Incompatibilità per l’amministratore condominiale

L’attività di amministratore di condominio è incompatibile con quella di agente immobiliare. Dopo le questioni riemerse in questi giorni, l’Associazione Nazionale degli Agenti e Mediatori d’Affari, attraverso il proprio sito internet, ha deciso di sottolineare il confine tra le professioni, che era stato precisato nel 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico in un’apposita circolare. Il documento, datato 24 settembre 2013, era stato emesso in conseguenza della riforma recata dalla legge 220 del 2012, ovvero la Riforma del Condominio. Un chiarimento che delinea un confine tra le varie professioni ed i vari ruoli che girano intorno all’ambito immobiliare. Una precisazione che riguarda molti professionisti, ma soprattutto una professione, che spesso viene inquinata da chi si improvvisa amministratore di condominio, prendendo obblighi ed adempimenti sottogamba. L’amministratore di condominio ha precise responsabilità non solo di fronte ai condomini, ma anche di fronte alla legge, che va rispettata, soprattutto per evitare di mettere in difficoltà i condomini e lo svolgimento della regolare attività dei palazzi, che spesso vedono tra le loro mura dissapori e litigi.  L’amministratore deve essere in grado non solo di dirimere le questioni, ma anche di prendere provvedimenti e di gestire i conti economici, verificando il rispetto delle norme da parte di tutti gli abitanti del condominio, prendendosi cura delle esigenze e delle richieste che caratterizzano il condominio stesso. L’agente immobiliare è ovviamente anch’essa una professione importante e delicata, che comporta però compiti diversi da quella dell’amministrazione. Questa notizia riguarda, però, l’ambito economico, perché ciò che interessa il Ministero è la produzione di utile.

Nel documento ufficiale si legge che l’INCOMPATIBILITA‘ tra amministratore di condominio ed agente immobiliare è decretata dall’articolo 5, comma 3, della legge n.39 del 1989. La circolare, tuttavia, malgrado la precisazione, non nega del tutto la possibilità di svolgere l’attività di amministratore di condominio o di agente immobiliare insieme. A patto che il ruolo di amministratore sia svolto in maniera saltuaria e senza carattere d’impresa, quindi con “attrezzature informatiche, eventuali dipendenti, linee telefoniche dedicate, ecc.”. In questo caso l’attività deve essere debitamente iscritta al Registro delle Imprese. Il Ministero afferma che “laddove venisse accertato l’esercizio dell’attività in modo professionale ed abituale, ovvero imprenditorialmente, questa sarebbe incompatibile con l’esercizio dell ‘attività di agenti di affari in mediazione”. Un aspetto economico, ma che sottolinea come vi debba essere un confine tra le professioni, anche difendendole, consentendo un livello professionale accertato, garanzia del corretto svolgimento delle stesse. La circolare, che ovviamente riporta i casi previsti dalla legge, come per esempio la decadenza dell’amministratore per incompatibilità, fornisce anche le soluzioni per i condomini, su come agire in questi casi ed in assenza, temporanea, di un amministratore. In questo caso, al fine di nominare un nuovo amministratore, ogni condomino può convocare senza formalità, un’assemblea, per consentire ai condomini di individuare un nuovo amministratore a cui affidare l’incarico.

Se da un lato bisogna porre dei paletti per le professioni, dall’altro lato è anche opportuno difendere i condomini, che spesso si trovano in difficoltà per scelte errate o avventate di chi ricopre il ruolo chiave per la gestione del condominio. Nella legge 220/2012 vi è la disciplina di ciò che riguarda il condominio, quindi anche delle attribuzioni dell’amministratore. Tra queste: disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni, eseguire gli adempimenti fiscali e redigere il rendiconto. Per questi compiti, ma anche per avere imparzialità, serve un professionista che conosca le normative e che abbia le competenze adeguate, ecco perché non bisogna improvvisarsi e svolgere il compito a livello professionale. La circolare ministeriale, così come le associazioni di categoria, difendono le professioni, ma nel contempo consentendo ai condomini di essere protetti, ovvero di avere maggiori tutele contro chi potrebbe svolgere una professione senza averne il diritto o le competenze specifiche necessarie. Un tema sempre attuale, che punta ad essere un’opportunità per ragionare sui propri diritti e doveri nell’ambito dell’amministrazione condominiale.

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